Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1971
Corte cost., sent. 16 marzo 1971, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1971
- Data di deposito
- 16 marzo 1971
- Data di decisione
- 10 marzo 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:47
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5461
La legge ordinaria puo' subordinare a modalita' particolari l'esercizio del diritto di difesa con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non e' stato superato dall'art. 83 cod. proc. civ.. Il quale non toglie alla parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti negli albi, che e' il piu' ampio; e puo' liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio; se non sia abbiente, ha la protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione.
Massima n. 5462
Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.
Massima n. 5463
Il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo; e il compito del difensore e' di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto che esso puo' considerarsi esercizio di funzione pubblica. Ne' vale in contrario obiettare che, con il sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di difficile attuazione, ne' che il sistema stesso pone il principio dispositivo alla merce' del difensore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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