Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1971

Corte cost., sent. 16 marzo 1971, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1971
Data di deposito
16 marzo 1971
Data di decisione
10 marzo 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:47

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5461

La legge ordinaria puo' subordinare a modalita' particolari l'esercizio del diritto di difesa con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non e' stato superato dall'art. 83 cod. proc. civ.. Il quale non toglie alla parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti negli albi, che e' il piu' ampio; e puo' liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio; se non sia abbiente, ha la protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione.

Massima n. 5462

Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.

Massima n. 5463

Il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale in qualsiasi processo; e il compito del difensore e' di importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto che esso puo' considerarsi esercizio di funzione pubblica. Ne' vale in contrario obiettare che, con il sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di difficile attuazione, ne' che il sistema stesso pone il principio dispositivo alla merce' del difensore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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