Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1971
Corte cost., sent. 16 marzo 1971, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1971
- Data di deposito
- 16 marzo 1971
- Data di decisione
- 10 marzo 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1951
- art. 2, n.1, legge n. 10 del 9 gennaio 1951
- art. 2, n.3, legge n. 10 del 9 gennaio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 5460
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennita' determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrita' personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguita' della indennita' nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non e' violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonche' di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non e' violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversita' di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della Corte di cassazione del 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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