Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1971

Corte cost., sent. 16 marzo 1971, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1971
Data di deposito
16 marzo 1971
Data di decisione
10 marzo 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 10 del 9 gennaio 1951
  • art. 2, n.1, legge n. 10 del 9 gennaio 1951
  • art. 2, n.3, legge n. 10 del 9 gennaio 1951

Parametri

Massime

Massima n. 5460

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate), denunziati per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto attribuendo indennita' determinate entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto inviolabile alla integrita' personale nel suo particolare aspetto di pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e per violazione dell'art. 3 Cost., attesa la ripetuta esiguita' della indennita' nei confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo abbia sofferto in conseguenza di azioni di combattimento delle Forze Armate Italiane. Ed invero, non e' violato l'art. 2 Cost., in quanto la disciplina denunziata, richiamandosi ai criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro, consentendo di ottenere il trattamento pensionistico di guerra, nonche' di esperire ricorsi gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, vale ad escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che possa essere praticamente svuotata di ogni contenuto dalla pubblica Amministrazione. E non e' violato l'art. 3 Cost., essendo innegabile la diversita' di situazione a seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze Armate Alleate, ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze Armate Italiane.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate) nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della Corte di cassazione del 5 novembre 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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