Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1971

Corte cost., sent. 4 marzo 1971, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1971
Data di deposito
4 marzo 1971
Data di decisione
25 febbraio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 121, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 5452

Il principio della liberta' di scegliere un'attivita' di lavoro non e' leso ne compresso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi o di altre esigenze sociali, come l'iscrizione in albi professionali, la determinazione di requisiti particolari per l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni per l'assunzione di lavoratori (v. sent. 1/56, 33 e 53/70, 30/58, 6 e 12/60, 105/63).

Massima n. 5453

L'art. 121 della legge di p.s., per la parte in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito registro dei venditori ambulanti, e' norma di carattere generale, ispirata alla tutela dell'adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che esercitano mestieri girovaghi (v. sent. n. 33 del 1957). I limiti di questo controllo, ben lungi dal non essere collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio, risultano ben chiari dalle finalita' cui si ispira la norma, finalita' alle quali, giusta l'art. 122 dello stesso testo unico di p.s., deve adeguarsi la discrezionalita' dell'apprezzamento da parte della pubblica Amministrazione (v. sent. n. 32 del 1969).

Massima n. 5454

Questa Corte ha piu' volte affermato (da ultimo sent. n. 32 del 1969) che, discrezionalita' non significa arbitrio, in quanto l'amministrazione deve sempre indirizzare la sua azione e la sua volonta' all'esatta osservanza della legge che le conferisce la relativa potesta'. Se poi di questa potesta', in concreto, si facesse cattivo uso, sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse leso, la via della tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 4; primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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