Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1971
Corte cost., sent. 1° marzo 1971, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1971
- Data di deposito
- 1° marzo 1971
- Data di decisione
- 24 febbraio 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 16, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 34, legge n. 847 del 27 maggio 1929
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 7, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 5424
Non e' tardivo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri effettuato oltre venti giorni dopo la notificazione dell'ordinanza di rimessione, ma entro venti giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dato che nel calcolo di tale termine non devono comprendersi i giorni intercorsi fra l'ultima notifica e la pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
Massima n. 5425
L'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la trascrizione del matrimonio concordatario puo' essere impugnata soltanto per una delle cause menzionate nell'art. 12, non puo' essere interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio contratto dall'interdetto per infermita' di mente anche quello del naturalmente incapace.
Massima n. 5426
L'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato italiano a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullita' di tali matrimoni, hanno introdotto una differenza di trattamento giuridico per motivi di religione. Tale discriminazione non configura tuttavia una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3, Cost., perche' la discriminazione stessa risulta espressamente consentita dall'art. 7, secondo comma, Cost., che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai patti lateranensi dei quali il Concordato e' parte integrante. Condizione necessaria per poter affermare la validita' della rilevata eccezione al principio di eguaglianza e' pero' il possesso della piena capacita' da parte di chi procede alla scelta del rito civile o concordatario.
Massima n. 5427
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia relativamente al matrimonio, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, relativamente al matrimonio, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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