Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1971

Corte cost., sent. 1° marzo 1971, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1971
Data di deposito
1° marzo 1971
Data di decisione
24 febbraio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo co., legge n. 847 del 27 maggio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 5421

L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresi' un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranita', non puo' avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalita' delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Massima n. 5422

La semplice differenza di regime riscontrabile fra matrimonio civile e matrimonio concordatario, che non importi violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, non integra di per se' una illegittima disparita' di trattamento.

Massima n. 5423

Le basi sulle quali si fonda il sistema della dispensa dagli impedimenti al matrimonio civile, informato com'e' a valutazioni laiche, sono diverse da quelle sulle quali si fonda il sistema della dispensa del matrimonio concordatario, informato invece a soluzioni confessionali, e da tale diversita' puo' razionalmente risultare una difformita' di determinazioni normative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza 23 ottobre 1968, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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