Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1971
Corte cost., sent. 1° marzo 1971, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1971
- Data di deposito
- 1° marzo 1971
- Data di decisione
- 24 febbraio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:30
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 7, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 5418
Non sussiste la necessita' di un nuovo esame della rilevanza quando il giudice a quo abbia sollevato una questione di legittimita' costituzionale dissentendo (nell'interpretazione della norma posta a base del giudizio di merito) dall'interpretazione corrente della giurisprudenza. Tale dissenso, infatti, attiene ad una particolare interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile, non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 5419
L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresi' un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranita', non puo' avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalita' delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.
Massima n. 5420
L'art. 102 Cost., vuole assicurare l'unita' della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei poiche' sono investiti di giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato, i quali possono percio' costituire soltanto materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli effetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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