Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1971

Corte cost., sent. 1° marzo 1971, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1971
Data di deposito
1° marzo 1971
Data di decisione
24 febbraio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:30

Parametri

Massime

Massima n. 5418

Non sussiste la necessita' di un nuovo esame della rilevanza quando il giudice a quo abbia sollevato una questione di legittimita' costituzionale dissentendo (nell'interpretazione della norma posta a base del giudizio di merito) dall'interpretazione corrente della giurisprudenza. Tale dissenso, infatti, attiene ad una particolare interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile, non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 5419

L'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresi' un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacche' esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranita', non puo' avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalita' delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi, potendosene valutare la conformita' o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Massima n. 5420

L'art. 102 Cost., vuole assicurare l'unita' della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei poiche' sono investiti di giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato, i quali possono percio' costituire soltanto materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli effetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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