Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1971
Corte cost., sent. 20 gennaio 1971, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1971
- Data di deposito
- 20 gennaio 1971
- Data di decisione
- 12 gennaio 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 2, legge n. 991 del 6 ottobre 1964
- regolamento cee n. 817 del 28 aprile 1970
- regolamento cee n. 816 del 28 aprile 1970
- art. 5, n.2, legge n. 991 del 6 ottobre 1964
Massime
Massima n. 5359
Il giudizio sulla rilevanza e' sufficientemente motivato anche quando il giudice a quo si limiti ad affermare, senza indicare esplicitamente la norma penale incriminatrice, che l'eccezione di costituzionalita' incide sulla sussistenza del reato addebitato agli imputati: invero, la mancata indicazione della disposizione relativa a tale reato, non puo' inficiare il giudizio di rilevanza, se quella disposizione risulta facilmente individuabile nella stessa norma che forma oggetto della eccezione di costituzionalita'.
Massima n. 5360
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), con riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione alla legge di delega 6 ottobre 1964 n. 991: ed invero, la norma impugnata, la quale vieta, nelle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, l'impiego degli zuccheri e delle materie zuccherine diverse da quelle consentite, non esorbita dai limiti imposti dall'art. 2 della legge delegante, che imponeva al Governo di tenere conto della disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunita' Economica Europea, perche' quest'ultima disposizione faceva carico al governo soltanto di tener conto di tali legislazioni e cioe' di averne notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da assumere in merito alla emanazione della legge delegata, e non gia' di recepire in tutto o in parte la normativa in esse contenuta.
Massima n. 5361
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamenti CEE 28/4/70 nn. 816 e 817: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perche' rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunita'.
Massima n. 5362
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della legge di delega 6 ottobre 1964 n. 991, secondo cui il decreto avrebbe dovuto indicare "le aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno di volta in volta essere consentiti nel corso della produzione e conservazione dei vini perche' l'art. 5 n. 2 del decreto delegato costituisce puntuale applicazione dei criteri indicati nella legge delegante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) proposte con le ordinanze in epigrafe dei tribunali di Vicenza, Trani, Alba e Firenze, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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