Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1971

Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1971
Data di deposito
28 dicembre 1971
Data di decisione
16 dicembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 996 del 8 dicembre 1970
  • art. 2, comma 2, legge n. 996 del 8 dicembre 1970
  • art. 1, legge n. 996 del 8 dicembre 1970
  • legge n. 996 del 8 dicembre 1970
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 12 luglio 1961
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 22 gennaio 1962
  • art. 27, ultimo co., legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 24 del 20 agosto 1954
  • art. 6, legge n. 996 del 8 dicembre 1970
  • art. 2, legge n. 996 del 8 dicembre 1970

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 5, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 11, n.14, statuto regione Trentino Alto Adige n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 2, Costituzione
  • art. 5, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige n. 5 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 5839

L'applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, e' subordinato all'ipotesi di calamita' naturali o catastrofiche che "per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari", come si desume dal tenore testuale dell'art. 1 ed altresi' dall'art. 2, comma secondo, che fa salve le competenze legislative ed amministrative delle Regioni ad autonomia speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche, ove previste dai rispettivi statuti, nonche' dal successivo art. 5, che, nel disciplinare la dichiarazione di catastrofe o calamita' naturale, reca l'inciso "salvo i casi di evento non particolarmente grave, cui provvedono gli organi elettivi e gli organi ordinari della protezione civile".

Massima n. 5840

La legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile non incide sulle attribuzioni spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in ordine alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali sono e rimangono comunque sottoposte - ove esista - alla disciplina legislativa regionale, ed in mancanza alla preesistente legislazione statale, come pure all'esercizio dei poteri dall'una o dall'altra legittimamente demandati nei loro confronti all'amministrazione regionale, e potranno e dovranno, nei limiti dei rispettivi scopi istituzionali, concorrere anch'esse all'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' naturali secondo i piani e programmi al riguardo predisposti.

Massima n. 5841

Le competenze della Regione e delle Provincie del Trentino-Alto-Adige nelle materie rispettivamente dei servizi antincendi e delle opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche hanno carattere settoriale ed oggetti limitati, esplicandosi su piani distinti e diversi da quello della protezione civile, intesa come predisposizione ed attuazione di un complesso globale di interventi e provvidenze di soccorso alle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi (cfr. gia' la sent. n. 50 del 1968). Le due materie dei servizi antincendi e delle opere di pronto soccorso per calamita' naturali non sono, pertanto, suscettibili di identificarsi con quella che e' disciplinata dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, pur potendo sotto certi aspetti con quest'ultima interferire.

Massima n. 5842

I servizi antincendi sono essenzialmente e primariamente rivolti - come risulta dalla stessa loro denominazione - alla prevenzione ed estinzione degli incendi, anche se per costante tradizione, si estendono altresi' all'apporto "di soccorsi tecnici in genere" in occasione di eventi calamitosi di altra natura, e sempre comunque limitatamente " ai compiti di carattere strettamente urgenti", per far posto in un secondo momento agli "organi tecnici competenti", cosi' come testualmente e correttamente dispone per il Trentino-Alto Adige l'art. 27, ultimo comma, della legge 20 agosto 1954, n. 24, nel testo modificato dalle successive leggi regionali 12 luglio 1961, n. 4 e 22 gennaio 1962, n. 7.

Massima n. 5843

La legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, non incide sull'organizzazione dei vigili del fuoco dettata per il Trentino-Alto Adige dalla competente legislazione regionale, il rispetto della quale e', oltre tutto, anche formalmente consacrato nell'ultimo comma dell'art. 2; ed e' altrettanto certo che le previsioni dell'art. 6, concernenti l'impiego del corpo nazionale vigili del fuoco, presuppongono, come d'altronde l'intera legge, il verificarsi di calamita' nazionali, cui deve sopperire l'intervento dello Stato e non implicano percio' - fuor di questa ipotesi - alcuna illegittima sovrapposizione di organismi statali ai corpi provinciali esistenti ed operanti in quella Regione alla stregua degli ordinamenti da essa stabiliti ed alle dipendenze degli organi regionali e provinciali a cio' destinati.

Massima n. 5844

Per quel che concerne le opere di pronto soccorso per pubbliche calamita' la parola "opere" va assunta nel significato tecnico, tradizionalmente proprio della espressione "opere pubbliche caratterizzate da particolari presupposti e particolari finalita', e tale significato non puo' essere dilatato fino a comprendere tutte le attivita' occorrenti per far fronte alle calamita'. Cfr.: gia' la sent. n. 50 del 1968.

Massima n. 5845

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, che, mentre includono le Regioni tra i soggetti abilitati a richiedere la dichiarazione di pubblica calamita' e prevedono che la nomina del Commissario possa cadere anche su amministratori regionali, non subordinano pero' la dichiarazione medesima e la nomina del Commissario a previa intesa con le Regioni interessate non sono meritevoli di censura. Infatti, in presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato, e' in grado di disporre, non vi e' piu' luogo a sottili dosaggi di poteri ed a complicazioni di procedure, che potrebbero ritardare, se non addirittura compromettere, la tempestivita' e l'efficacia del soccorso, cui tutti devono animosamente cooperare nell'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarieta' sociale che l'art. 2 della Costituzione ha solennemente posto a base dell'ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie. Non sono fondate, in riferimento agli artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14, e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), le questioni di legittimita' costituzionale relative alle legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile.

Massima n. 5846

La norma di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, a termini del quale il Commissario nominato dal Governo, nel dirigere i servizi di soccorso, si avvale della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati non costituisce violazione dell'autonomia regionale, giacche' i rapporti di dipendenza che durante l'opera di soccorso possono costituirsi tra l'organo statale cui ne spetta la responsabilita' e gli organi regionali chiamati ad intervenire, oltre ad essere strettamente limitati nel tempo, hanno carattere funzionale e sono comunque largamente giustificati dalle preminenti esigenze unitarie che sussistono in presenza di catastrofi, le quali richiedano la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali. Non sono fondate, in riferimento agli artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), le questioni di legittimita' costituzionale relative alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, in riferimento agli artt. 4, n. 8, 5, n. 2, 11, n. 14, e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto Regione Trentino-Alto Adige), le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso di cui in epigrafe nei confronti della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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