Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, codice di procedura penale 1930
- art. 143, codice di procedura penale 1930
- art. 431, codice di procedura penale 1930
- art. 432, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5831
L'art. 88 c.p.p., disponendo la sospensione del giudizio nel caso in cui l'imputato venga a trovarsi in tale stato d'infermita' di mente da escludere totalmente la sua capacita' di intendere o di volere, trova, nei presupposti e nel contenuto, autonomia razionale e compiuta giustificazione rispondendo alla finalita' di mantenere intatto l'esercizio del diritto di autodifesa, che e' certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla Costituzione, ed immanente a tutto l'iter processuale.
Massima n. 5832
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 88 c.p.p. (concernente la sospensione del giudizio per infermita' di mente sopravvenuta all'imputato), per preteso contrasto con la garanzia di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., nel presupposto della mancata previsione di altra ipotesi di infermita', di natura diversa (fisica, non mentale), anche se di eguale effetto, come quella derivante dal blocco emotivo dei mezzi vocali di espressione, poiche' prescinde dall'autonomia di contenuti e di finalita' del citato art. 88 c.p.p., la quale esclude che in esso possano ravvisarsi lacune normative che ne vizino il contenuto con effetto pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa; tanto piu' che il sistema del diritto positivo prevede altri provvedimenti contingenti da adottarsi in caso di necessita' (art. 143, 431, 432 c.p.p.), apprestando in definitiva sufficienti garanzie del diritto di difesa personale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale, proposta, con ordinanza 22 ottobre 1970 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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