Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1971

Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/1971
Data di deposito
28 dicembre 1971
Data di decisione
16 dicembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 88, codice di procedura penale 1930
  • art. 143, codice di procedura penale 1930
  • art. 431, codice di procedura penale 1930
  • art. 432, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5831

L'art. 88 c.p.p., disponendo la sospensione del giudizio nel caso in cui l'imputato venga a trovarsi in tale stato d'infermita' di mente da escludere totalmente la sua capacita' di intendere o di volere, trova, nei presupposti e nel contenuto, autonomia razionale e compiuta giustificazione rispondendo alla finalita' di mantenere intatto l'esercizio del diritto di autodifesa, che e' certamente diritto primario dell'imputato, garantito dalla Costituzione, ed immanente a tutto l'iter processuale.

Massima n. 5832

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 88 c.p.p. (concernente la sospensione del giudizio per infermita' di mente sopravvenuta all'imputato), per preteso contrasto con la garanzia di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., nel presupposto della mancata previsione di altra ipotesi di infermita', di natura diversa (fisica, non mentale), anche se di eguale effetto, come quella derivante dal blocco emotivo dei mezzi vocali di espressione, poiche' prescinde dall'autonomia di contenuti e di finalita' del citato art. 88 c.p.p., la quale esclude che in esso possano ravvisarsi lacune normative che ne vizino il contenuto con effetto pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa; tanto piu' che il sistema del diritto positivo prevede altri provvedimenti contingenti da adottarsi in caso di necessita' (art. 143, 431, 432 c.p.p.), apprestando in definitiva sufficienti garanzie del diritto di difesa personale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale, proposta, con ordinanza 22 ottobre 1970 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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