Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 2120, comma 1, codice civile
- art. 9, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 5829
L'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonostante la sua portata a quel tempo innovativa in tema di indennita' di anzianita', non ha abrogato quella parte dell'art. 2120 del cod. civile relativa al criterio di determinazione dell'indennita' di anzianita': secondo tale norma l'unita' di tempo cui deve farsi riferimento e' l'anno, con la conseguenza che il servizio prestato per un periodo inferiore all'anno non e' condizione sufficiente perche' il lavoratore abbia diritto all'indennita' di anzianita'. Cosi' interpretata, la norma e' in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, attesa la natura complementare dell'indennita' di anzianita' rispetto alla retribuzione in senso stretto, deriva che ad essa e' estesa la tutela costituzionale propria di quest'ultima. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2120 del Codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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