Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1971
Corte cost., sent. 16 dicembre 1971, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1971
- Data di deposito
- 16 dicembre 1971
- Data di decisione
- 10 dicembre 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:201
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5818
Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza del 2 febbraio 1971, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 151 del 18 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale ed in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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