Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1971

Corte cost., sent. 16 dicembre 1971, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1971
Data di deposito
16 dicembre 1971
Data di decisione
10 dicembre 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:201

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5818

Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza del 2 febbraio 1971, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 151 del 18 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale ed in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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