Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1971

Corte cost., sent. 16 dicembre 1971, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1971
Data di deposito
16 dicembre 1971
Data di decisione
10 dicembre 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
FRAGALI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:200

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 9, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 8, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 5815

Il terzo residuo, istituto tipico ed esclusivo della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha avuto lo scopo di inserire positivamente il proprietario nel processo tecnico economico e sociale della trasformazione fondiaria consentendogli di collaborare attivamente all'attuazione dei piani di riforma dell'ente.

Massima n. 5816

Gli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dedicati all'istituto del terzo residuo, stabiliscono che qualora si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il restante terzo resta soggetto a vincolo di indisponibilita' e su di esso il proprietario puo' chiedere di eseguire le spese di trasformazione fondiaria previste dall'Ente di riforma. Con tale domanda il proprietario consegue l'effetto della sospensione dell'espropriazione immediata per il terzo dei terreni espropriabili ed assume nei confronti dell'ente obblighi precisi di condurre ad esecuzione, a proprie spese, secondo termini e piani prestabiliti le opere di miglioramento e trasformazione assegnategli. All'adempimento di questi obblighi fanno riscontro il diritto alla conservazione in proprieta' della meta' dei terreni del terzo residuo, il diritto al pagamento della indennita' di espropriazione e al rimborso delle spese di trasformazione sostenute per l'altra meta' che deve essere consegnata all'ente; nel caso di inadempimento degli obblighi invece la legge dispone (art. 9, comma quarto) che il proprietario non solo dovra' consegnare all'ente l'intero terzo residuo, ma non avra' neppure diritto all'indennizzo.

Massima n. 5817

E' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, l'art. 9, comma quarto della legge 21 ottobre 1950, n. 841 limitatamente alla parte in cui dispone l'esproprio "senza alcun indennizzo" dei terreni costituenti il terzo residuo sui quali il proprietario che ne aveva fatto domanda non abbia eseguito nel termine di due anni le opere di trasformazione fondiaria previste dall'ente di riforma. A giustificare la privazione di ogni indennizzo non giova addurre che senza di essa resterebbe privo di sanzione l'inadempimento degli obblighi volontariamente assunti da parte del proprietario. La privazione dell'indennizzo non puo' svolgere nella specie la funzione di sanzione sia perche' essa prescinde totalmente dalle ragioni che hanno impedita la realizzazione delle opere nel biennio, sia perche' non e' in alcun modo collegata al danno che l'ente possa aver subito. Mancando tali presupposti anche per l'espropriazione del terzo residuo deve essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 18 della legge stralcio, fermo restando l'obbligo del proprietario - posto che e' naturale e conforme ai principi dell'ordinamento che all'adempimento di una obbligazione consegua una sanzione - di risarcire tutti i danni secondo il diritto comune.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini, limitatamente alle parole "senza alcun indennizzo".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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