Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1971
Corte cost., sent. 16 dicembre 1971, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1971
- Data di deposito
- 16 dicembre 1971
- Data di decisione
- 10 dicembre 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:200
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 9, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 8, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
Massime
Massima n. 5815
Il terzo residuo, istituto tipico ed esclusivo della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha avuto lo scopo di inserire positivamente il proprietario nel processo tecnico economico e sociale della trasformazione fondiaria consentendogli di collaborare attivamente all'attuazione dei piani di riforma dell'ente.
Massima n. 5816
Gli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dedicati all'istituto del terzo residuo, stabiliscono che qualora si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il restante terzo resta soggetto a vincolo di indisponibilita' e su di esso il proprietario puo' chiedere di eseguire le spese di trasformazione fondiaria previste dall'Ente di riforma. Con tale domanda il proprietario consegue l'effetto della sospensione dell'espropriazione immediata per il terzo dei terreni espropriabili ed assume nei confronti dell'ente obblighi precisi di condurre ad esecuzione, a proprie spese, secondo termini e piani prestabiliti le opere di miglioramento e trasformazione assegnategli. All'adempimento di questi obblighi fanno riscontro il diritto alla conservazione in proprieta' della meta' dei terreni del terzo residuo, il diritto al pagamento della indennita' di espropriazione e al rimborso delle spese di trasformazione sostenute per l'altra meta' che deve essere consegnata all'ente; nel caso di inadempimento degli obblighi invece la legge dispone (art. 9, comma quarto) che il proprietario non solo dovra' consegnare all'ente l'intero terzo residuo, ma non avra' neppure diritto all'indennizzo.
Massima n. 5817
E' costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, l'art. 9, comma quarto della legge 21 ottobre 1950, n. 841 limitatamente alla parte in cui dispone l'esproprio "senza alcun indennizzo" dei terreni costituenti il terzo residuo sui quali il proprietario che ne aveva fatto domanda non abbia eseguito nel termine di due anni le opere di trasformazione fondiaria previste dall'ente di riforma. A giustificare la privazione di ogni indennizzo non giova addurre che senza di essa resterebbe privo di sanzione l'inadempimento degli obblighi volontariamente assunti da parte del proprietario. La privazione dell'indennizzo non puo' svolgere nella specie la funzione di sanzione sia perche' essa prescinde totalmente dalle ragioni che hanno impedita la realizzazione delle opere nel biennio, sia perche' non e' in alcun modo collegata al danno che l'ente possa aver subito. Mancando tali presupposti anche per l'espropriazione del terzo residuo deve essere corrisposta l'indennita' di cui all'art. 18 della legge stralcio, fermo restando l'obbligo del proprietario - posto che e' naturale e conforme ai principi dell'ordinamento che all'adempimento di una obbligazione consegua una sanzione - di risarcire tutti i danni secondo il diritto comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini, limitatamente alle parole "senza alcun indennizzo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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