Corte costituzionale
Sentenza n. 189/1971
Corte cost., sent. 30 novembre 1971, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/1971
- Data di deposito
- 30 novembre 1971
- Data di decisione
- 13 novembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- FRAGALI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 132, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 241, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 241, n.15, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 3, legge n. 962 del 10 settembre 1960
- legge n. 122 del 8 marzo 1951
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1969
- art. 150, n.8, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
- art. 266, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955
- art. 7, n.4, legge della Regione siciliana n. 14 del 9 maggio 1969
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 51, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 5787
Ai fini della rilevanza e' indifferente che l'esito del giudizio a quo possa essere il medesimo in applicazione di una disposizione di legge diversa da quella denunciata. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione che concerna una fattispecie rientrante, insieme ad altre, nella piu' generale previsione di altra disposizione, non puo' dirsi per cio' solo irrilevante: ai fini della rilevanza, infatti, occorre aver riferimento alla disposizione di cui viene chiesta l'applicazione in giudizio.
Massima n. 5788
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la potesta' legislativa della Regione siciliana in materia di elezioni amministrative dev'essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale, per l'esigenza di assicurare, a norma dell'art. 51 Cost., eguaglianza di trattamento fra i cittadini quanto all'esercizio della capacita' elettorale passiva. Deroghe alla legislazione statale sono percio' ammissibili solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cfr.: sent. nn. 105 del 1957, 26 del 1965 e 108 del 1969.
Massima n. 5789
La regola della ineleggibilita' ai Consigli provinciali ed a quelli comunali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia o rispettivamente nel Comune rappresenta un dato costante della nostra legislazione, anche se in un primo tempo circoscritto ai soli impiegati contabili ed amministrativi.
Massima n. 5790
La ratio della ineleggibilita' ai Consigli provinciali comune ai Consigli comunali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia o rispettivamente nei Comuni e' sicuramente la stessa per l'un caso come per l'altro, dal momento che per l'art. 241, n. 15 del t.u. delle leggi comunale e provinciale del 1915 spetta ai consigli provinciali nei confronti delle istituzioni di assistenza e beneficenza destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte una vigilanza - sia pur generica - non diversa da quella attribuita dall'art. 132 dello stesso testo unico sulle analoghe istituzioni operanti nell'ambito dei comuni ai rispettivi Consigli comunali.
Massima n. 5791
L'assenza di una menzione in forma esplicita della ineleggibilita' ai Consigli provinciali per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia nell'elencazione fatta dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e' da ritenere, in assenza di opposti e diversi indirizzi comunque desumibili dai lavori parlamentari, che costituisca omissione semplicemente formale, essendosi considerata la specifica ipotesi delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia come gia' inclusa in quella, piu' ampia, del n. 3 dello stesso articolo, che sancisce l'ineleggibilita' di coloro che ricevono stipendio o salario da "enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia": nel qual senso era ed e', infatti, orientata autorevole dottrina.
Massima n. 5792
La mancanza nella legge statale 8 marzo 1951, n. 122, come modificata dall'art. 3 della successiva legge 10 settembre 1960 n. 962, a differenza che nella legislazione precedente, di una apposita formulazione espressa non significa che manchi altresi', o sia stata soppressa, la norma, e meno ancora il principio, che la disposizione della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, ha inteso espressamente specificare relativamente alla ineleggibilita' per i Consigli provinciali degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella Provincia; e non significa, quindi, che vi sia stata deroga - inammissibile - da parte di quest'ultima alla normativa di parte statale in tema di accesso alle cariche elettive delle amministrazioni provinciali.
Massima n. 5793
Nella Regione siciliana le cause di ineleggibilita' ai Consigli comunali ed a quelli provinciali per gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nei rispettivi ambiti territoriali hanno un identico fondamento, in esso concorrendo, con l'esigenza di impedire indebite influenze sugli elettori, la considerazione del potenziale conflitto di interessi tra gli appartenenti agli organi deliberanti degli enti territoriali minori ed i dipendenti da istituzioni sottoposte ad ingerenza degli enti medesimi (cfr. l'art. 150 n. 8 del D.Lgs. P. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, applicabile alle attuali amministrazioni straordinarie delle Provincie siciliane in forza del successivo art. 266 ed in tutto corrispondente all'art. 241, n. 15, del testo unico nazionale delle leggi comunale e provinciale).
Massima n. 5794
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 4 della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, concernente la elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Provincie siciliane e sollevata in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 (elezione dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Provincie siciliane), sollevata, con l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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