Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1971
Corte cost., sent. 14 luglio 1971, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1971
- Data di deposito
- 14 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963
- legge n. 302 del 11 maggio 1966
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 116 del 3 febbraio 1963
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 5745
La natura preparatoria di determinati atti, nulla toglie alla loro idoneita' ad affermare, anche per implicito, la competenza dell'organo che li adotta, ed a negare quella di altri. Il che e', in astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera di potesta' costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento di competenza, l'idoneo mezzo giurisdizionale. E poiche' la lesione si produce nello stesso istante in cui l'atto che si afferma lesivo viene assunto, mentre la possibilita' dell'azione riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto ha la parte che si considera lesa, non vi e' ragione per ritenere che la natura preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della decorrenza dei termini del ricorso od altro momento o ad altra sede, come quella dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del procedimento.
Massima n. 5746
La Corte ha piu' volte ritenuto (sentenze nn. 44 del 1957, 77 del 1958, 3 del 1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via principale, non puo' darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilita' ed in particolare all'acquiescenza, cosi' come elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Cio' perche' l'oggetto del giudizio per conflitti di attribuzione e' rappresentato dalla individuazione dell'organo autorizzato a provvedere, piu' che dalla legittimita' dall'atto per ragione attinenti alla competenza dell'organo che lo ha emanato.
Massima n. 5747
Cosi' come la Corte ebbe a ritenere per i marchi, con la sentenza n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine controllata o controllata e garantita (art. 2 legge 930), non puo' essere invero disposta che in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e deve percio' trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle autorita' statali. Puo' aggiungersi, a riprova della necessita' di tale intervento dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un determinato vino ricadono nel territorio di piu' regioni, e che per la complessita' degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non e' esatto che la materia si esaurisca in quella propria dell'agricoltura sulla quale la Regione ha competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con l'atto 8 luglio 1970, per quanto concerne l'impugnativa del parere del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1968, n.240, parere avente per oggetto il riconoscimento della denominazione del vino Lago di Caldaro o Caldaro;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963, n. 116, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e della legge 11 maggio 1966, n. 302, questione sollevata in via subordinata dalla Regione ricorrente;
3) dichiara che spetta allo Stato di provvedere al riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; respinge, pertanto, il ricorso come sopra proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso il d.P.R. 23 marzo 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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