Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1971
Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1971
- Data di deposito
- 8 luglio 1971
- Data di decisione
- 5 luglio 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 109, legge n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 5744
Con l'art. 3 della Costituzione non e' compatibile l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale o parziale dello Stato, possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Non appare giustificata infatti, sul piano logico giuridico, ne' rispondente ad esigenze etico sociali, la disparita' di trattamento derivante da detta norma in confronto della diversa normativa, ben piu' favorevole agli interessati, vigente in materia di pensioni di guerra per l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La disciplina preveduta dal ricordato art. 63 importa certezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E cio' nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate. D'altra parte e' indubbio che in entrambe le ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione, e che ove il termine stesso decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente e' colpito dalla sanzione della irricevibilita'. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, cosi' come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio. In particolare, non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il piu' rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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