Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1971

Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1971
Data di deposito
8 luglio 1971
Data di decisione
5 luglio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 109, legge n. 313 del 18 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 5744

Con l'art. 3 della Costituzione non e' compatibile l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale o parziale dello Stato, possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Non appare giustificata infatti, sul piano logico giuridico, ne' rispondente ad esigenze etico sociali, la disparita' di trattamento derivante da detta norma in confronto della diversa normativa, ben piu' favorevole agli interessati, vigente in materia di pensioni di guerra per l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La disciplina preveduta dal ricordato art. 63 importa certezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E cio' nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate. D'altra parte e' indubbio che in entrambe le ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione, e che ove il termine stesso decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente e' colpito dalla sanzione della irricevibilita'. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, cosi' come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio. In particolare, non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il piu' rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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