Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1971

Corte cost., sent. 8 luglio 1971, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1971
Data di deposito
8 luglio 1971
Data di decisione
5 luglio 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 9, e ss., legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 1, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 2, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
  • art. 5, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • legge n. 898 del 1° dicembre 1970
  • art. 34, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 5740

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. Non puo' argomentarsi in contrario dal riferimento dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacche' l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilita', esso sia stato altresi' riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed infatti, l'espressione piu' non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu' semplicemente stabilisce che "il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti".

Massima n. 5741

Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le due caratteristiche di dissolubilita' od indissolubilita', nasce dalla legge civile ed e' da questa regolato. Del resto, poiche' l'art. 7 Cost. afferma tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di sovranita' di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza statale su questo punto doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di questa, non e' desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto piu' che, in materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione di limiti alla propria sovranita'.

Massima n. 5742

Il matrimonio concordatario trova una garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volonta' delle parti, quale si e' oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art. 34, quarto comma, giacche' la legge impugnata non sottrae ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione sulla nullita' dell'atto matrimoniale - l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilita' adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione costituzionale.

Massima n. 5743

Poiche' l'art. 2 della legge 1x dicembre 1970, n. 898 non contraddice all'art. 34 del Concordato, nemmeno l'art. 10 della Costituzione risulta violato; e cio' a prescindere dal fatto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono specificamente regolati dall'art. 7 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, dall'ordinanza del tribunale di Siena del 20 aprile 1971, in relazione all'art. 34, commi primo e quarto, del Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e 138 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze