Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 1235 del 15 dicembre 1967
- art. 19, decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938
Parametri
Massime
Massima n. 5727
La disciplina differenziata prevista per l'omissione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, secondo la quale l'infrazione e' punita con l'ammenda quando si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio (ex art. 19 D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) ed e' punita con la pena pecuniaria avente carattere di obbligazione civile quando si riferisce ad un apparecchio installato a bordo di automezzi o autoscafi (ex art. 8 legge 15 dicembre 1967, n. 1235), trova una giustificazione razionale nel fatto che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto che l'installazione stabile di un apparecchio radioricevente su un automezzo, non soltanto implica il pagamento di un distinto canone, ma pone in atto un rapporto di accessione tale da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche. Inoltre, la maggiore facilita' di evasione degli obblighi fiscali da parte del detentore di un apparecchio a domicilio, giustifica la necessita', a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni piu' gravi. Pertanto l'art. 19 del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che colpisce con una sanzione piu' grave l'omesso pagamento del tributo alle radioaudizioni, non viola il principio di uguaglianza, proclamato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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