Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1971

Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1971
Data di deposito
6 luglio 1971
Data di decisione
28 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 1235 del 15 dicembre 1967
  • art. 19, decreto-legge n. 246 del 21 febbraio 1938

Parametri

Massime

Massima n. 5727

La disciplina differenziata prevista per l'omissione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, secondo la quale l'infrazione e' punita con l'ammenda quando si riferisce ad un apparecchio installato nel proprio domicilio (ex art. 19 D.L. 21 febbraio 1938, n. 246) ed e' punita con la pena pecuniaria avente carattere di obbligazione civile quando si riferisce ad un apparecchio installato a bordo di automezzi o autoscafi (ex art. 8 legge 15 dicembre 1967, n. 1235), trova una giustificazione razionale nel fatto che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha ritenuto che l'installazione stabile di un apparecchio radioricevente su un automezzo, non soltanto implica il pagamento di un distinto canone, ma pone in atto un rapporto di accessione tale da far considerare l'apparecchio radio come parte dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla stessa disciplina delle tasse automobilistiche. Inoltre, la maggiore facilita' di evasione degli obblighi fiscali da parte del detentore di un apparecchio a domicilio, giustifica la necessita', a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni piu' gravi. Pertanto l'art. 19 del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che colpisce con una sanzione piu' grave l'omesso pagamento del tributo alle radioaudizioni, non viola il principio di uguaglianza, proclamato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze