Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5716
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. E' del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Massima n. 5717
In tema di riassunzione o prosecuzione del processo civile interrotto, a sensi dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 299 e 300, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. non e' attuata se la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo entro il termine stabilito, non abbia conoscenza del fatto interruttivo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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