Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 5712
L'oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta nell'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni ampliamento ad ulteriore prospettazione dedotta dalle parti davanti alla Corte costituzionale. V. anche sent. 98/65 - 17/65 - 21/64.
Massima n. 5713
Dai limiti del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale esorbita l'eccezione sulla validita' di una norma di legge gia' proposta dalle parti davanti al giudice di merito e nuovamente enunciata nell'atto di deduzioni depositato presso la Corte costituzionale, se dallo stesso giudice di merito l'eccezione non sia stata accolta ed il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza sia stato limitato, anzi, ad alcuni soltanto dei profili prospettati dalle parti.
Massima n. 5714
Non e' fondata la questione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, circa la legittimita' costituzionale dell'art. 98, primo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni, accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva, per l'esercizio della opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, della legge) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del deposito stesso. La decorrenza del termine per le opposizioni dall'unica data predetta obbedisce, infatti, nelle linee essenziali della disciplina del fallimento, alla esigenza di assicurare la speditezza e simultaneita' delle procedure, nonche' la contestualita' della decisione su tutte le opposizioni. E cio' per ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti interessi che hanno rilevanza nel quadro della disciplina fallimentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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