Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1971
Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 136, comma 1, codice penale
- art. 586, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5700
L'art. 136, primo comma, del cod. pen., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara due situazioni del tutto diverse, quali sono l'insolvibilita' richiesta dalla norma denunziata per la conversione e l'insolvenza, che, invece, essendo una situazione contingente, condizionata e provvisoria, espone il condannato a subire a torto la pena detentiva, se il fallimento venga in seguito revocato. Deve, per altro, aversi riguardo all'impossibilita' giuridica sopravvenuta e, pertanto, contenersi il divieto di conversione alle condanne a pena pecuniaria anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe, infatti, irrazionale che l'inderogabilita' della pena trovasse un correttivo a favore di chi, essendo in istato di fallimento, commetta dei reati per i quali riporti condanna alla multa e all'ammenda. La declaratoria di parziale illegittimita' dell'art. 136, primo comma, del codice penale esaurisce la materia del contendere, dato che l'accolta eccezione di insolvibilita' si trasferisce automaticamente nell'art. 586, quarto comma, cod. proc. penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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