Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1971
Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- legge n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5698
E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea. Invero a fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicche' non puo' giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparita' di trattamento derivante dalla norma impugnata (ora abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313) rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di guerra, che tale effetto non prevede (cfr. sent. n. 113 del 1968). Sono costituzionalmente illegittimi, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tutti gli altri commi dell'art. 92 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, recante "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra";
b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale di tutti gli altri commi del predetto art. 92.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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