Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1971
Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:145
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 30, legge n. 15 del 19 gennaio 1963
Massime
Massima n. 5694
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, proposta in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo che il Governo - delegato dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a riunire in un testo unico le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - avrebbe violato i principi informatori della delega, omettendo di riportare, nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'art. 18 del D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che dispone che il lavoratore agricolo, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed e' sottoposto alla penalita' comminate dagli artt. 413 e 414 del codice penale allora vigente. Ed invero, ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli dell'industria, e' necessita' di semplicita' e speditezza nelle procedure, giustificano penamente la soppressione dell'art. 18; per altro autorizzata dalla delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, la quale prevede che il Governo possa "stabilire modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione ohbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dall'ordinanza 3 settembre 1969 del giudice istruttore del tribunale di Trapani in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge delegante 19 gennaio 1963, n. 15.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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