Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1971

Corte cost., sent. 30 giugno 1971, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1971
Data di deposito
30 giugno 1971
Data di decisione
18 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:145

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917
  • legge n. 473 del 17 aprile 1925

Parametri

Massime

Massima n. 5694

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, proposta in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo che il Governo - delegato dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a riunire in un testo unico le norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - avrebbe violato i principi informatori della delega, omettendo di riportare, nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'art. 18 del D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che dispone che il lavoratore agricolo, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravato le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed e' sottoposto alla penalita' comminate dagli artt. 413 e 414 del codice penale allora vigente. Ed invero, ragioni di coordinamento fra le varie norme di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia dei lavoratori in agricoltura sia di quelli dell'industria, e' necessita' di semplicita' e speditezza nelle procedure, giustificano penamente la soppressione dell'art. 18; per altro autorizzata dalla delega contenuta nell'art. 30 della legge n. 15 del 1963, la quale prevede che il Governo possa "stabilire modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione ohbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dall'ordinanza 3 settembre 1969 del giudice istruttore del tribunale di Trapani in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della legge delegante 19 gennaio 1963, n. 15.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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