Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, regio decreto n. 1615 del 2 agosto 1927
- art. 20, regio decreto n. 1615 del 2 agosto 1927
- art. 15, regio decreto legge n. 765 del 15 aprile 1926
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 5690
Non occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo giudizio di rilevanza, ne' puo' essere dichiarata l'inammissibilita' di una questione proposta per mancanza del requisito di rilevanza allorquando dal testo dell'ordinanza di rinvio puo' chiaramente inferirsi che il giudice a quo, pur non avendo espressamente indicato un articolo di legge che ha modificato il testo della norma impugnata, abbia tenuto presente la norma di modifica avendone letteralmente riprodotto la sua locuzione. (Fattispecie relativa all'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 - norma impugnata - modificato dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 - norma non espressamente indicata - il cui testo pero' figura letteralmente riprodotto nell'ordinanza di rinvio 23 aprile 1969 del tribunale di Venezia).
Massima n. 5691
E' inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 (istituzione di "speciali contribuzioni a favore delle Aziende di soggiorno) per contrasto col principio della riserva di legge enunciato nell'art. 23 della Costituzione, basata sul rilievo che la specificazione dei criteri di determinazione soggettiva ed oggettiva dello speciale contributo non sarebbe stata effettuata dalla legge cui appartiene la norma denunciata, bensi' da un provvedimento amministrativo e precisamente dagli artt. 20 e 21 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2 agosto 1927, n. 1615. Tanto la legge autorizzante, quanto il regolamento sono di data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione e percio', quando anche si dichiarasse l'incostituzionalita' della norma di legge impugnata, - per aver demandato ad un atto amministrativo i criteri di determinazione soggettiva e oggettiva di una prestazione patrimoniale, in violazione del principio sancito dall'art. 23 Cost. - gli effetti di tale pronuncia di incostituzionalita' sopravvenuta potrebbero prodursi solo su atti che, in virtu' della stessa norma autorizzativa, fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, mentre nessuna incidenza avrebbero, invece, sulla validita' di atti che - come il regolamento del 1927 - sono stati emessi in data anteriore a quella in cui la legge e' divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione. Cfr.: sent. 73/1968; 117/1969 e 67/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765, contenente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze