Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 100, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 5682

Il giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione circa la legittimita' costituzionale di una norma, la cui applicazione, nel caso concreto, e' intesa alla definizione della controversia, e' riservato all'organo cui spetta decidere sulla controversia medesima. Pertanto, qualora sia posta in dubbio la costituzionalita' della norma riguardante le condizioni di proponibilita' dell'azione (fra le quali e' da comprendere la legittimazione dell'attore) spetta al tribunale e non al giudice istruttore, sollevare con ordinanza la relativa questione. Nella specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare (approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto esclude la legittimazione del debitore fallito a proporre impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, era stata sollevata dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio di funzioni istruttorie, e non dal collegio.

Massima n. 5683

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice delegato al fallimento nell'esercizio delle funzioni istruttorie attribuitegli ai fini del procedimento di cognizione preveduto dall'art. 100 della legge fallimentare, in materia riservata alla competenza del collegio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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