Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1971
Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1971
- Data di deposito
- 22 giugno 1971
- Data di decisione
- 16 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5678
La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo.
Massima n. 5679
La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il simultaneus procesus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non puo' essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle piu' lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo.
Massima n. 5680
Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto e cio' anche se e' gia' insorta la regiudicanda perche', avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non e' supponibile l'uso di quella mera discrezionalita' che deve essere considerata causa inidonea di deroga alla competenza per connessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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