Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5678

La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo.

Massima n. 5679

La connessione e' un criterio fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il simultaneus procesus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non puo' essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle piu' lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo.

Massima n. 5680

Il secondo comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma contenuto e cio' anche se e' gia' insorta la regiudicanda perche', avendo la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non e' supponibile l'uso di quella mera discrezionalita' che deve essere considerata causa inidonea di deroga alla competenza per connessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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