Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1971

Corte cost., sent. 22 giugno 1971, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1971
Data di deposito
22 giugno 1971
Data di decisione
16 giugno 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 2, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 59, comma 4, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 48, comma 3, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 49, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 48, comma 2, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 61, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 60, comma 2, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 60, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 48, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 65, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 62, comma 3, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 62, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 50, comma 3, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 50, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 50, comma 6, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 51, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 55, comma 1, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 63, comma 1, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 40, comma 2, legge n. 379 del 11 aprile 1955
  • art. 8, legge n. 85 del 5 febbraio 1968
  • art. 27, legge n. 965 del 26 luglio 1965
  • art. 12, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 18, legge n. 46 del 15 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 5661

E' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.

Massima n. 5662

La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.

Massima n. 5663

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85) in quanto ammette al trattamento di quiescenza le orfane dei dipendenti degli enti locali iscritti alle relative casse, solo se nubili o vedove, mentre nessuna limitazione di tal genere e' prevista, ricorrendo tutte le altre condizioni, a carico degli orfani: si tratta pertanto di una discriminazione che si fonda esclusivamente sulla diversita' di sesso non essendovi altra ragione che possa giustificarla.

Massima n. 5664

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 12 della legge n. 46 del 1958 concernente - secondo l'estensione operata dal giudice a quo - il diritto a pensione a favore delle sorelle e dei fratelli inabili permanenti a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato, nella parte in cui impone per le vedove la convivenza a carico da almeno cinque anni dopo la morte del marito. Tale trattamento differenziato, riposando esclusivamente sulla diversita' di sesso, da' vita ad una evidente violazione del principio di eguaglianza.

Massima n. 5665

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 18 della legge n. 46 del 1958 che, dettando una norma transitoria di favore in tema di diritto a pensione per i figli dell'impiegato o pensionato deceduto, limita il beneficio agli orfani di sesso femminile non coniugati: si tratta di una discriminazione che non ha riscontro in situazioni o posizioni differenti e che pertanto, essendo fondata esclusivamente sul sesso, viola il principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo, e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, sollevata con l'ordinanza del 26 aprile 1969 dalla Corte dei conti in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili;

2) degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio;

3) dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove;

4) dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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