Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1971

Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1971
Data di deposito
9 giugno 1971
Data di decisione
4 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 417, codice di procedura penale 1930
  • art. 452, comma 4, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5642

La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che e' atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, ed il consulente e' chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa della parte alla cui assistenza e' stato chiamato. La presenza personale del consulente al dibattimento ha, comunque, soltanto lo scopo di fornire chiarimenti su quanto gia' espletato, e qualora sia rilevata la necessita' di accertamenti o pareri su questioni che non abbiano anteriormente formato oggetto di esame, la procedura accorda alla parte interessata con grui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.). In considerazione del suddetto, limitato, contenuto dell'istituto in esame, l'ultimo comma dell'art. 452 c.p.p., secondo cui non e' consentito al giudice alcun potere di differimento per acquisire l'audizione del consulente tecnico di parte citato e non comparso anche per giustificato motivo, non contrasta col diritto di difesa, che l'art. 24 Cost., garantisce non in modo assoluto ed indistinto, bensi' in modo condizionato in vista delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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