Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 417, codice di procedura penale 1930
- art. 452, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5642
La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che e' atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, ed il consulente e' chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa della parte alla cui assistenza e' stato chiamato. La presenza personale del consulente al dibattimento ha, comunque, soltanto lo scopo di fornire chiarimenti su quanto gia' espletato, e qualora sia rilevata la necessita' di accertamenti o pareri su questioni che non abbiano anteriormente formato oggetto di esame, la procedura accorda alla parte interessata con grui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.). In considerazione del suddetto, limitato, contenuto dell'istituto in esame, l'ultimo comma dell'art. 452 c.p.p., secondo cui non e' consentito al giudice alcun potere di differimento per acquisire l'audizione del consulente tecnico di parte citato e non comparso anche per giustificato motivo, non contrasta col diritto di difesa, che l'art. 24 Cost., garantisce non in modo assoluto ed indistinto, bensi' in modo condizionato in vista delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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