Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1971

Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1971
Data di deposito
9 giugno 1971
Data di decisione
4 giugno 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • legge n. 129 del 4 febbraio 1963

Parametri

  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 117, Costituzione
  • art. 9, legge n. 62 del 10 febbraio 1953

Massime

Massima n. 5623

Per le regioni a statuto normale i termini previsti dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, devono computarsi a far data dal giorno della formazione delle rispettive giunte.

Massima n. 5624

La necessita' del presupposto del previo trasferimento delle funzioni e del personale statale risponde ad esigenze di certezza nei rapporti fra Stato e regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle relative attribuzioni, di necessaria gradualita' del passaggio da un sistema di organizzazione fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento, anche a livello legislativo. La fissazione di un termine decorso il quale le regioni potrebbero esplicare il loro potere anche per quelle materie riguardo alle quali non e' ancora avvenuto il trasferimento di funzioni, soddisfa all'esigenza di evitare che venga procrastinata sine die e rimessa alla mera discrezione statale l'effettiva esplicazione delle competenze che alle regioni attribuisce la Costituzione.

Massima n. 5625

La legge emanata dallo Stato in periodo di quiescenza della potesta' legislativa regionale non ha la forza di impedire l'esercizio di quella potesta', dopo che ne saranno maturati i presupposti: concorrera' ad indicare i principi fondamentali che le regioni ricorrenti dovranno osservare nella materia di cui si tratta e gli interessi che esse dovranno rispettare, secondo quanto prescrive l'art. 117 della Costituzione e l'art. 9 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ed alla delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione, sollevata dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso del 10 ottobre 1970, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

2) degli artt. 1, terzo comma, 2, 3, 5 della citata legge 4 febbraio 1963, n. 129, promossa dalla Regione della Lombardia con ricorso del 5 settembre 1970, in riferimento ai predetti articoli 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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