Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- legge n. 129 del 4 febbraio 1963
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 117, Costituzione
- art. 9, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Massime
Massima n. 5623
Per le regioni a statuto normale i termini previsti dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, devono computarsi a far data dal giorno della formazione delle rispettive giunte.
Massima n. 5624
La necessita' del presupposto del previo trasferimento delle funzioni e del personale statale risponde ad esigenze di certezza nei rapporti fra Stato e regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle relative attribuzioni, di necessaria gradualita' del passaggio da un sistema di organizzazione fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento, anche a livello legislativo. La fissazione di un termine decorso il quale le regioni potrebbero esplicare il loro potere anche per quelle materie riguardo alle quali non e' ancora avvenuto il trasferimento di funzioni, soddisfa all'esigenza di evitare che venga procrastinata sine die e rimessa alla mera discrezione statale l'effettiva esplicazione delle competenze che alle regioni attribuisce la Costituzione.
Massima n. 5625
La legge emanata dallo Stato in periodo di quiescenza della potesta' legislativa regionale non ha la forza di impedire l'esercizio di quella potesta', dopo che ne saranno maturati i presupposti: concorrera' ad indicare i principi fondamentali che le regioni ricorrenti dovranno osservare nella materia di cui si tratta e gli interessi che esse dovranno rispettare, secondo quanto prescrive l'art. 117 della Costituzione e l'art. 9 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ed alla delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione, sollevata dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso del 10 ottobre 1970, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
2) degli artt. 1, terzo comma, 2, 3, 5 della citata legge 4 febbraio 1963, n. 129, promossa dalla Regione della Lombardia con ricorso del 5 settembre 1970, in riferimento ai predetti articoli 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze