Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1971

Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1971
Data di deposito
2 febbraio 1971
Data di decisione
29 gennaio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 445, codice di procedura penale 1930
  • art. 446, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5385

L'art. 445 c.p.p., recante la disciplina della contestazione nel corso del dibattimento di primo grado di reati concorrenti, della continuazione o di circostanze aggravanti, non e' incompatibile con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'istituto della contestazione supplettiva, infatti, nei limiti fissati dalla stessa disposizione impugnata e dalla interpretazione giurisprudenziale, apportando un temperamento al principio della immutabilita' del fatto dedotto nell'atto di imputazione, e' volto ad armonizzare il diritto dell'imputato alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le obiettive esigenze della giustizia penale. Esso risponde a finalita' di ordine processuale ispirate al criterio dell'economia dei giudizi (pur fondamentale nel sistema), nelle ipotesi, dalla legge indicato, nelle quali la connessione delle imputazioni, senza provocare mutamenti di competenza nei confronti di giudici superiori o speciali, induca a ravvisare, fra i diversi fatti contestati, una complementarita' di indagini e di accertamenti di merito, sulla base di un nesso obiettivo di connessione. Questo, in particolare per quanto concerne i reati concorrenti, deve identificarsi in quello teleologico, conseguenziale ed occasionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 c.p.p. E cio' allo scopo della unita' e coerenza della decisione e perche' al tempo stesso sia consentita al giudice una piu' completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba affermarsi la colpevolezza dell'imputato, un piu' probante giudizio della di lui capacita' a delinquere.

Massima n. 5386

In vista del suo contenuto la disposizione, di cui all'art. 445 del Cod. proc. penale, non puo' ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto in questione deve armonizzarsi con le particolari esigenze della giustizia penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali escludono talora pur la necessita' di una contestazione dell'imputazione in fase istruttoria. E cio' in quanto dall'applicazione della norma stessa non puo' derivare effettiva menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.

Massima n. 5387

L'art. 446, primo comma, c.p.p., e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui determina in cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore, nel caso di contestazione, nel corso del dibattimento di primo grado, di un reato concorrente, della continuazione di reato o di una circostanza aggravante diversa dalla recidiva. Nel conferire al giudice una cosi' limitata discrezionalita' circa la misura massima del termine prodotto, che non e' prorogabile, il ricordato art. 446 c.p.p., puo' risultare lesivo del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalita' di giustizia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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