Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/1971
Corte cost., ord. 20 gennaio 1971, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/1971
- Data di deposito
- 20 gennaio 1971
- Data di decisione
- 12 gennaio 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 236, codice penale
- art. 79, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
- art. 240, codice penale
Parametri
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5374
Una questione di legittimita' costituzionale la quale, benche' non esaminata in precedenza dalla Corte costituzionale, si riveli, in camera di consiglio, ictu oculi priva di ogni consistenza, va senz'altro dichiarata, con ordinanza, in base agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, manifestamente infondata.
Massima n. 5375
La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, e' indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoche' risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va percio' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, proposta dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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