Corte costituzionale
Ordinanza n. 153/1971
Corte cost., ord. 30 giugno 1971, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 153/1971
- Data di deposito
- 30 giugno 1971
- Data di decisione
- 18 giugno 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 799 del 2 agosto 1961
- art. 29, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
Parametri
- art. 44, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5705
Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario di un fondo un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costituirvi una riserva posto che la facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta'. Il divieto di caccia e uccellagione nei fondi chiusi che l'art. 8 della legge 2 agosto 1961, n. 799 - in sostituzione dell'art. 29 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 - ha sancito per chiunque, e quindi anche per il proprietario del fondo, va conseguentemente inteso come una limitazione della facolta' di esercitare la caccia e non del diritto di proprieta' sicche' non e' in alcun modo configurabile un contrasto tra tale norma e l'art. 44 della Costituzione che consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprieta' privata al solo fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.
Massima n. 5706
La Corte non puo' prendere in considerazione questioni di legittimita' costituzionali sollevate in via incidentale dal giudice a quo mediante il mero rinvio a ulteriori questioni prospettate dalle parti, dovendosi ritenere generica la loro formulazione per essere stata omessa nell'ordinanza ogni indicazione delle norme costituzionali che si pretendono violate e una sia pure sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, recante "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche", sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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