Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1971

Corte cost., ord. 30 giugno 1971, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
153/1971
Data di deposito
30 giugno 1971
Data di decisione
18 giugno 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 799 del 2 agosto 1961
  • art. 29, regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 5705

Il nostro ordinamento non riconosce al proprietario di un fondo un diritto esclusivo ad esercitarvi la caccia o costituirvi una riserva posto che la facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta'. Il divieto di caccia e uccellagione nei fondi chiusi che l'art. 8 della legge 2 agosto 1961, n. 799 - in sostituzione dell'art. 29 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 - ha sancito per chiunque, e quindi anche per il proprietario del fondo, va conseguentemente inteso come una limitazione della facolta' di esercitare la caccia e non del diritto di proprieta' sicche' non e' in alcun modo configurabile un contrasto tra tale norma e l'art. 44 della Costituzione che consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprieta' privata al solo fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

Massima n. 5706

La Corte non puo' prendere in considerazione questioni di legittimita' costituzionali sollevate in via incidentale dal giudice a quo mediante il mero rinvio a ulteriori questioni prospettate dalle parti, dovendosi ritenere generica la loro formulazione per essere stata omessa nell'ordinanza ogni indicazione delle norme costituzionali che si pretendono violate e una sia pure sommaria motivazione in punto di rilevanza delle stesse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, recante "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche", sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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