Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1971

Corte cost., ord. 2 febbraio 1971, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
15/1971
Data di deposito
2 febbraio 1971
Data di decisione
29 gennaio 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:15

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5402

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanita') comminano pene piu' severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E cio' perche': a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale e' inerente alla particolare pericolosita' delle prime, valutate dal Ministero della sanita' attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non puo' esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosita', in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severita' delle pene, per cui e' esclusa la violazione del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego di stupefacenti), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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