Corte costituzionale
Ordinanza n. 15/1971
Corte cost., ord. 2 febbraio 1971, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 15/1971
- Data di deposito
- 2 febbraio 1971
- Data di decisione
- 29 gennaio 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 6, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 446, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 5402
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanita') comminano pene piu' severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E cio' perche': a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale e' inerente alla particolare pericolosita' delle prime, valutate dal Ministero della sanita' attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non puo' esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosita', in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severita' delle pene, per cui e' esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego di stupefacenti), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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