Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1971

Corte cost., ord. 11 marzo 1971, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
106/1971
Data di deposito
11 marzo 1971
Data di decisione
5 maggio 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 5603

Qualora una questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale risulti essere stata gia' dichiarata non fondata, e non sussistano ragioni per adottare decisioni diverse, la Corte ne pronuncia con ordinanza in Camera di consiglio la manifesta infondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 45 del 12 aprile 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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