Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1970
Corte cost., sent. 16 giugno 1970, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1970
- Data di deposito
- 16 giugno 1970
- Data di decisione
- 4 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:96
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5060
Allo stato della legislazione vigente, non e' assimilabile la carcerazione preventiva alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversita' della natura e delle finalita' delle due forme restrittive della liberta' personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima, curativa e precauzionale la seconda. Sicche' e' la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalita' di definirne i rapporti, senza che si possa configurare la violazione dell'art. 3. Un'irrazionalita' di trattamento nella norma denunziata (art. 206, ultimo comma, cod. pen.) e' da escludere, perche' la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale, non e' equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta. Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non e' stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare alla guarigione; dimodoche', e' giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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