Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1970

Corte cost., sent. 16 giugno 1970, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1970
Data di deposito
16 giugno 1970
Data di decisione
4 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5055

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalita' dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attivita' da essi esercitata, e non al loro censo. Non vi e' pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' lo svolgere attivita' commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attivita' di diverso tipo, e non e' irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, ne' sono arbitrari i motivi di tale limitazione, anche se de iure condendo puo' discutersi sull'opportunita' di una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina. Le stesse ragioni valgono circa l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. La esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di politica economica-sociale e di opportunita' giuridica, che non puo' essere ripetuta in questa sede (sent. n. 43/1970).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) "con tutte le norme di legge che ne derivano", sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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