Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1970

Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1970
Data di deposito
10 giugno 1970
Data di decisione
3 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 242, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5048

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 242, cod. proc. pen., che prevede l'arresto in flagranza da parte dei privati, proposta in riferimento all'art. 13, terzo comma Cost. E' vero infatti che la norma costituzionale che consente l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza va interpretata restrittivamente, ma e' da ritenere che la facolta' conferita al privato dalla norma impugnata non operi una vera estensione della portata propria della disposizione costituzionale, in quanto il privato, allorche' agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo.

Massima n. 5049

Alla affermata compatibilita' con l'art. 13, terzo comma, Cost., della norma sull'arresto in flagranza da parte dei privati non sono di ostacolo, ne' il fatto che il precetto costituzionale non ricordi espressamente il privato fra gli abilitati all'adozione delle attivita' ivi menzionate, ne' la considerazione che alla potesta' consentita al privato non si adegui la qualifica di provvedimento. Cio' sempre che la attivita' esercitata si mantenga nei limiti derivanti dalla natura stessa del potere consentito e che inoltre rimanga fermo il rispetto del limite massimo di vigenza di ogni provvedimento provvisorio qual e' stabilito dall'art. 13 Cost., con la conseguenza che l'inizio del termine di 48 ore prescritto per la comunicazione all'autorita' giudiziaria venga sempre fatto decorrere dal momento dell'arresto operato dal privato e non gia' da quello della consegna da parte sua all'autorita' di polizia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 242 del codice di procedura penale, proposta con l'ordinanza del pretore di Monopoli, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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