Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1970
Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1970
- Data di deposito
- 10 giugno 1970
- Data di decisione
- 3 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 4, legge n. 1426 del 1° dicembre 1956
- art. 2, legge n. 1426 del 1° dicembre 1956
- art. 3, legge n. 1426 del 1° dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 5046
Il giudice istruttore civile e' legittimato a proporre questione incidentale di legittimita' costituzionale quando sia competente ad emettere pronuncie che definiscono il procedimento. (Nella specie tale legittimazione e' stata riconosciuta in relazione all'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che conferisce al giudice istruttore il potere di emettere un provvedimento decisorio in ordine alla liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio).
Massima n. 5047
I consulenti tecnici di ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice. Pertanto, in rapporto a tale qualita' non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi. Inoltre il lavoro da essi svolto nell'espletamento dell'incarico loro affidato non si presta a rientrare in uno schema che coinvolga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di quest'ultima. Conseguentemente ai suddetti consulenti non e' applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, l'art. 36 della Costituzione. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) sollevata, per la pretesa inadeguatezza delle tariffe, in riferimento all'indicato precetto della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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