Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1970

Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1970
Data di deposito
10 giugno 1970
Data di decisione
3 giugno 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:88

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5046

Il giudice istruttore civile e' legittimato a proporre questione incidentale di legittimita' costituzionale quando sia competente ad emettere pronuncie che definiscono il procedimento. (Nella specie tale legittimazione e' stata riconosciuta in relazione all'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che conferisce al giudice istruttore il potere di emettere un provvedimento decisorio in ordine alla liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio).

Massima n. 5047

I consulenti tecnici di ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice. Pertanto, in rapporto a tale qualita' non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi. Inoltre il lavoro da essi svolto nell'espletamento dell'incarico loro affidato non si presta a rientrare in uno schema che coinvolga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sulla sufficienza di quest'ultima. Conseguentemente ai suddetti consulenti non e' applicabile, riguardo alla liquidazione del compenso, l'art. 36 della Costituzione. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria) sollevata, per la pretesa inadeguatezza delle tariffe, in riferimento all'indicato precetto della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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