Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1970
Corte cost., sent. 10 giugno 1970, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1970
- Data di deposito
- 10 giugno 1970
- Data di decisione
- 3 giugno 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:86
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5044
Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale e' indiscutibile: ed e' irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli puo' compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi. Pertanto poggiare i poteri del giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, e' chiara prova della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli e' invece permesso di concederlo o dovrebbe concederlo in casi in cui egli e' tenuto poi a revocarlo. Cosi' essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto e' prescritto nell'art. 164.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 164, comma secondo n. 1, e 168 del codice penale, nella parte in cui dispongono che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena sospesa;
dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 168 del codice penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze