Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1970
Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1970
- Data di deposito
- 25 maggio 1970
- Data di decisione
- 20 maggio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:77
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna del 6 novembre 1969
Parametri
- art. 3, lett.a, statuto regione Sardegna
- art. 51, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 5015
Nel potere attribuito alla Regione della Sardegna di dettare norme in tema di "ordinamento" degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale (art. 3, lett. a, dello Statuto) rientra certamente quello di regolare nel modo piu' adeguato all'interesse del buono andamento dell'amministrazione regionale (art. 97 della Costituzione) la posizione dei propri dipendenti che siano stati eletti a pubblici uffici di enti locali.
Massima n. 5016
Le incompatibilita' sono cosa diversa dalla ineleggibilita' e sono per loro natura caratterizzate dal duplice riferimento alle due funzioni, il cui simultaneo esercizio si reputi, non irragionevolmente, lesivo dei pubblici interessi a ciascuna connessi: le incompatibilita' possono percio' essere stabilite dal punto di vista dell'uno o dell'altro ufficio, dell'una o dell'altra funzione od attivita', purche', beninteso, da chi ne abbia rispettivamente il potere.
Massima n. 5017
In linea di principio nell'attribuzione di potesta' legislativa sull'ordinamento di un ente e' da ritenere sia compresa la competenza a dettare norme in tema di incompatibilita' (cfr. gia' sent. n. 60 del 1966).
Massima n. 5018
La disciplina delle incompatibilita', per i suoi possibili riflessi sul concreto esercizio del diritto elettorale passivo, deve conformarsi ai principi enunciati nell'articolo 51 della Costituzione, tra i quali viene in primo luogo in considerazione quello dell'ultimo comma, quando si tratti - come nella specie - di incompatibilita' funzionale con l'esplicazione attiva delle mansioni di servizio dei dipendenti regionali.
Massima n. 5019
La regione non puo' porre, in tutto od in parte, a carico degli enti locali presso i quali i suoi dipendenti siano stati eletti a ricoprire determinati uffici l'onere finanziario del trattamento economico a quelli attribuito, fuori delle ipotesi al riguardo gia' contemplate dalla legge statale.
Massima n. 5020
Tra "gli enti amministrativi della Regione" cui allude lo Statuto speciale per la Sardegna nella lettera a, dell'art. 3 non sono inclusi le provincie, i comuni e le rispettive aziende, come risulta confermato a contrario dalla espressa previsione, in altre disposizioni dello Statuto e nello stesso art. 3, sotto la lett. b, dei soli poteri specificamente attribuiti alla regione nei confronti di comuni e provincie.
Massima n. 5021
E' costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 lett. a dello Statuto la legge della Regione Sardegna approvata il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6 novembre 1969, nella parte in cui, mediante rinvio alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078, pone a carico degli enti o aziende locali gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di cui all'art. 3, primo comma n. 2, e commi secondo, terzo e quarto, della legge stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della regione della Sardegna approvata il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6 novembre 1969, nella parte in cui, mediante rinvio alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078, pone a carico degli enti o aziende locali gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di cui all'art. 3, primo comma n. 2, e commi secondo, terzo e quarto, della legge stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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