Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1970
Corte cost., sent. 18 maggio 1970, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1970
- Data di deposito
- 18 maggio 1970
- Data di decisione
- 6 maggio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:71
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 715 del 9 maggio 1961
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 5002
Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti colletivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edili ed affini della provincia di Genova, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/63.
Massima n. 5003
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante la avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, gia' decisa con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963). Cfr.: 24/56 C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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