Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1970

Corte cost., sent. 18 maggio 1970, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1970
Data di deposito
18 maggio 1970
Data di decisione
6 maggio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:71

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 715 del 9 maggio 1961
  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 14 luglio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 5002

Poiche' limite della delega conferita al Governo per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti colletivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edili ed affini della provincia di Genova, il quale prevede la costituzione di casse edili. Cfr.: 129/63.

Massima n. 5003

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante la avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, gia' decisa con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963). Cfr.: 24/56 C.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia, sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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