Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1970
Corte cost., sent. 18 maggio 1970, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1970
- Data di deposito
- 18 maggio 1970
- Data di decisione
- 6 maggio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 630, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4999
L'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento relativo agli incidenti di esecuzione e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che all'interessato, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato un difensore d'ufficio: invero, il diritto di difesa, per quanto si riferisce al processo penale, e' tutelato dall'art. 24 della Costituzione, letto in collegamento con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, relativi ai principi di eguaglianza e di inviolabilita' della liberta' personale, e comprende in se', oltre alla facolta' di difendersi riconosciuta al cittadino, anche in via sussidiaria, l'obbligo per lo Stato di provvedere con la nomina di un difensore di ufficio alla difesa di chi non si avvalga di tale facolta', in tutti i casi che siano da considerarsi equivalenti sul piano della tutela della liberta' dell'inquisito (tra i quali, senza dubbio, rientra la fase degli incidenti di esecuzione).
Massima n. 5000
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la parziale illegittimita' dell'art. 630, comma primo, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede nel procedimento relativo agli incidenti di esecuzione la nomina del difensore di ufficio per l'interessato che non sia ammesso al gratuito patrocinio) va estesa all'altra parte dello stesso articolo che non contempla il difensore dell'interessato tra le persone destinatarie dell'avviso del giorno della deliberazione degli incidenti di esecuzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia. In applicazione dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì la illegittimità costituzionale dello stesso art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'interessato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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