Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1970
Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1970
- Data di deposito
- 4 maggio 1970
- Data di decisione
- 23 aprile 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 595 del 26 maggio 1965
- art. 5, legge n. 595 del 26 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4998
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, prescriventi, tra l'altro, particolari modalita' per il prelievo dei campioni e per la contestazione della merce, da effettuarsi entro tre mesi dalla spedizione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove sia stata previamente osservata la procedura speciale prevista dalle norme impugnate. Detta procedura, giustificata per l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento, e' stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza ordinaria, prima dell'emanazione del nuovo testo normativo oggetto di impugnativa, come avente natura integrativa e non derogativa del codice civile. Comunque anche la vigente procedura speciale non compromette, per l'acquirente, la possibilita' di far valere in giudizio le proprie ragioni, attesa la congruita' degli oneri e dei termini in essa previsti, ne' si discosta profondamente dalla disciplina dettata in generale per la vendita dal codice civile, secondo cui, in taluni casi, il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa anziche' dalla scoperta dei vizi, e l'azione del compratore deve essere esercitata entro termini brevi (un anno o perfino 3 mesi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con ordinanza del 18 giugno 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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