Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1970
Corte cost., sent. 15 aprile 1970, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1970
- Data di deposito
- 15 aprile 1970
- Data di decisione
- 9 aprile 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 666, codice penale
- art. 68, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 4958
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi puo' configurarsi un limite alla liberta' di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della liberta' di riunione, possono essere indetti senza necessita' della licenza del questore.
Massima n. 4959
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e' richiesto preavviso. Il diritto di riunione e' quindi tutelato nei confronti della generalita' dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attivita' lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali e' stata sollevata la questione di costituzionalita'. Se, dunque, la riunione e' indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente e' a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., e' invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale. In tal caso non e' il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensi' il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attivita' lecite inerenti alla sua impresa. Si e', cioe', non piu' nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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