Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1970
Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1970
- Data di deposito
- 2 aprile 1970
- Data di decisione
- 25 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 412, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4951
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 412 c.p.p., sotto il profilo che non comprendendo questo fra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio anche la mancata indicazione delle generalita' della parte civile e delle altre parti private, la difesa potrebbe essere pregiudicata dal fatto di non essere stata messa tempestivamente in condizione di conoscere tali generalita'. E cio' perche' le norme che regolano la partecipazione al processo della parte civile, consentono all'imputato di conoscerne le generalita', indipendentemente dal decreto di citazione a giudizio. Ed invero, la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta prima del dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte stessa, all'imputato ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena di inammissibilita' le generalita' di chi si costituisce, l'elezione di domicilio e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano (artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.). Qualora non vi sia stata costituzione prima del dibattimento, e' evidente che il decreto di citazione non puo' contenere le generalita' sopraindicate, dal momento che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile, non e' parte del processo. Lo stesso deve dirsi per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per l'ammenda, la citazione dei quali deve essere notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod. proc. pen.) senza tener conto del fatto che trattasi di persone note a lui.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 24 giugno 1968 del tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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