Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1970
Corte cost., sent. 2 aprile 1970, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1970
- Data di deposito
- 2 aprile 1970
- Data di decisione
- 25 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 65, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 8 agosto 1955
- art. 11, disposizioni sulla legge in generale
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 4934
L'interpretazione "restrittiva" dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui questa norma limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino l'illegittimita' costituzionale di una legge o di norme di legge, e' palesemente insostenibile di fronte alla chiara formulazione testuale della norma stessa che esprime con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio piu' generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione, quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Cfr. gia' la sent. n. 127 del 1966).
Massima n. 4935
L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilita', ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima. La declaratoria di illegittimita' costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Il mutamento di disciplina attuato per motivi di opportunita' politica, liberamente valutata dal legislatore costituisce, pertanto, fenomeno diverso dall'accertamento, ad opera dell'organo a cio' competente, della illegittimita' costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, e' perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte.
Massima n. 4936
L'obbligatorieta' delle decisioni della Corte si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art. 136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che da quella data nessun giudice puo' fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, nessun'altra autorita' puo' darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene, perche' gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero privi di fondamento legale: si spiega cosi' come anche questioni di legittimita' costituzionale di norme abrogate da leggi ordinarie frattanto sopravvenute possano essere rilevanti, e come tali avere ingresso alla Corte, qualora si tratti di norme di cui si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi di diritto intertemporale.
Massima n. 4937
I motivi di dubbio e di dissenso manifestatisi nella dottrina e nella prevalente giurisprudenza ordinaria ed amministrativa in ordine ai limiti che, per effetto di norme diverse dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, si oppongano nei singoli casi alla cosiddetta retroattivita' delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale danno luogo a problemi di interpretazione, che devono come tali essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali: nella piu' rigorosa osservanza, beninteso, dei principi costituzionali che presiedono al sindacato di legittimita' costituzionale delle leggi, ai quali nulla toglie e nulla aggiunge il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87.
Massima n. 4938
Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema positivamente adottato implica, per logica necessita', che le norme colpite da pronuncia di illegittimita' e alle quali e' pertanto vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiche' il divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che gia' fossero di per se' insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro dichiarata illegittimita'. In altri termini, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli artt. 136 della Costituzione e 1 legge cost. n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, cosi' come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della stessa legge n. 87, quando richiede che la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti al quale pende la causa.
Massima n. 4939
Il principio che si suole esprimere con il brocardo "tempus regit actum", ricavabile dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al Cod. civ. e dagli artt. 65 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, significa che la validita' degli atti e' e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e percio', lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti. Postula, in altre parole, che, se non fosse intervenuta pronuncia di illegittimita' costituzionale di norme disciplinanti la formazione di determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in prosieguo operarsi, se e quando tuttora possibile, la valutazione degli atti posti in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore: cio' che, invece, e' vietato dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte, che dalle norme stesse abbia accertato erga omnes la incostituzionalita'.
Massima n. 4940
Sono infondate, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 65 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del Cod. di procedura penale), e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli artt. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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