Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1970
Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1970
- Data di deposito
- 23 marzo 1970
- Data di decisione
- 12 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:46
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4918
E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in via incidentale proposta sul presupposto che nella specie manchi la determinazione dell'attivita' materiale delittuosa degli imputati ricadente sotto la norma incriminatrice denunciata (art. 570, cod. pen.), essendo sufficiente, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti dall'ordinanza il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata.
Massima n. 4919
E' da escludere che interventi autoritativi in ordine alla gestione della famiglia concepita come "societa' naturale" siano consentiti solo al fine di assicurare l'unita' del suo nucleo: infatti la stessa Costituzione, all'art. 30, dispone che la legge puo' provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro incapacita' di adempierli - allontanando, se del caso, i figli minori dalla famiglia - e le stesse ordinanze di rimessione finiscono col convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, proposta in riferimento all'art. 29, primo comma, che riconosce la famiglia come societa' naturale a carattere originario.
Massima n. 4920
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto che la procedibilita' ex officio dell'azione penale arrechi pregiudizio all'unita' familiare, facendo venir meno gli effetti riparatori di una riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Poiche' non sussistono elementi cosi' decisivi da fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione dell'unita' della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilita' per reato in esame, tale scelta deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali di politica legislativa insindacabili in questa sede.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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