Corte costituzionale

Sentenza n. 46/1970

Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/1970
Data di deposito
23 marzo 1970
Data di decisione
12 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:46

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4918

E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in via incidentale proposta sul presupposto che nella specie manchi la determinazione dell'attivita' materiale delittuosa degli imputati ricadente sotto la norma incriminatrice denunciata (art. 570, cod. pen.), essendo sufficiente, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti dall'ordinanza il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata.

Massima n. 4919

E' da escludere che interventi autoritativi in ordine alla gestione della famiglia concepita come "societa' naturale" siano consentiti solo al fine di assicurare l'unita' del suo nucleo: infatti la stessa Costituzione, all'art. 30, dispone che la legge puo' provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro incapacita' di adempierli - allontanando, se del caso, i figli minori dalla famiglia - e le stesse ordinanze di rimessione finiscono col convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, proposta in riferimento all'art. 29, primo comma, che riconosce la famiglia come societa' naturale a carattere originario.

Massima n. 4920

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto che la procedibilita' ex officio dell'azione penale arrechi pregiudizio all'unita' familiare, facendo venir meno gli effetti riparatori di una riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Poiche' non sussistono elementi cosi' decisivi da fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione dell'unita' della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilita' per reato in esame, tale scelta deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali di politica legislativa insindacabili in questa sede.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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