Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1970

Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1970
Data di deposito
23 marzo 1970
Data di decisione
12 marzo 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 4916

L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalita' dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma e' giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.

Massima n. 4917

Atteso che la gravita' delle contravvenzioni punite dall'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) non e' necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone, che ne subiscono detrimento, e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane altresi' legata a considerazioni di ordine sociale, non manca la possibilita', nel diritto positivo, di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto, mediante l'applicazione di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare di quelle generiche di cui all'art. 62 bis cod. penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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