Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1970
Corte cost., sent. 23 marzo 1970, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1970
- Data di deposito
- 23 marzo 1970
- Data di decisione
- 12 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, legge n. 977 del 17 ottobre 1967
Parametri
Massime
Massima n. 4916
L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui prevede il minimo edittale di lire 100.000 a temperamento della proporzionalita' dell'ammenda comminata nella misura da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione. Detta norma e' giustificata, invero, dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse sociale alla protezione del lavoro minorile.
Massima n. 4917
Atteso che la gravita' delle contravvenzioni punite dall'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) non e' necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone, che ne subiscono detrimento, e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane altresi' legata a considerazioni di ordine sociale, non manca la possibilita', nel diritto positivo, di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto, mediante l'applicazione di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare di quelle generiche di cui all'art. 62 bis cod. penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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