Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1970
Corte cost., sent. 20 marzo 1970, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1970
- Data di deposito
- 20 marzo 1970
- Data di decisione
- 11 marzo 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:41
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2 gennaio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 4905
Non contrasta con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma delegante che "mira ad assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo" (art. 1, legge 14 luglio 1959, n. 741), il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie "erga omnes" le clausole 91, 96, 97 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, disciplinanti l'indennita' di anzianita' da corrispondersi anche al lavoratore dimissionario. Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale rientra nella delega anzidetta la disciplina "della formazione, dello svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro, e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono" (sentenza n. 45 del 1966; conformi sent. n. 129 del 1963 e 26 del 1967). Attesa l'ampia portata della delega in questione, l'estensione "erga omnes" delle citate clausole contrattuali, operata dall'impugnato decreto delegato, ha integrato propriamente la disciplina dei diritti e dei doveri nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacche' anche quei benefici che si realizzano soltanto alla cessazione del rapporto suddetto, maturandosi gradualmente durante lo svolgimento del medesimo acquistano natura retributiva, (sent. n. 75 del 1968) e rientrano nel "trattamento economico e normativo" di cui alla citata legge di delegazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorie erga omnes le clausole 91, 96, 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle imprese commerciali, sollevata, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Arezzo con ordinanza del 19 giugno 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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