Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1970
Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 204, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 15 del 19 gennaio 1963
Massime
Massima n. 4798
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale per eccesso di delega dell'art. 204, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati da artigiani che, in conseguenza del decreto stesso, sono venuti ad essere compresi tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria, sono risolti ex lege con effetto dal 1 gennaio 1966 giacche', nell'esercitare la delega conferitagli con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ad emanare, "nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente", disposizioni tendenti al riordinamento, alla revisione ed alla riunione in unico testo delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il legislatore delegato si e' uniformato al principio di non imporre la coesistenza, a copertura degli stessi rischi, di un duplice obbligo assicurativo, uno contrattuale e l'altro nascente ex lege, senza tuttavia sospendere l'efficacia di quest'ultimo, principio da ritenere compreso fra quelli della vigente legislazione previdenziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice conciliatore di Trento dell'art. 204 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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