Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1970

Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1970
Data di deposito
22 gennaio 1970
Data di decisione
15 gennaio 1970
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 204, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4798

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale per eccesso di delega dell'art. 204, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati da artigiani che, in conseguenza del decreto stesso, sono venuti ad essere compresi tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria, sono risolti ex lege con effetto dal 1 gennaio 1966 giacche', nell'esercitare la delega conferitagli con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ad emanare, "nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente", disposizioni tendenti al riordinamento, alla revisione ed alla riunione in unico testo delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il legislatore delegato si e' uniformato al principio di non imporre la coesistenza, a copertura degli stessi rischi, di un duplice obbligo assicurativo, uno contrattuale e l'altro nascente ex lege, senza tuttavia sospendere l'efficacia di quest'ultimo, principio da ritenere compreso fra quelli della vigente legislazione previdenziale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice conciliatore di Trento dell'art. 204 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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