Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1970

Corte cost., sent. 23 febbraio 1970, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1970
Data di deposito
23 febbraio 1970
Data di decisione
12 febbraio 1970
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 168, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4871

In termini di ragionevolezza e di giustizia la stridente contraddizione fra la condizione di irreperibilita' e lo stato di detenzione, vieta di ammettere che alle notificazioni all'imputato, detenuto per un processo diverso da quello per cui le notificazioni debbono essere eseguite, si proceda, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., col rito previsto per gli irreperibili. Pertanto l'art. 168, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo - previsto come regola per le notifiche all'imputato detenuto - della notificazione in mani proprie, alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente, nella suddetta ipotesi (secondo un indirizzo della giurisprudenza) tale possibilita', va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost.. Il contrasto con il precetto costituzionale non puo' invece ritenersi sussistente allorche' le notifiche all'imputato' detenuto, se la detenzione non risulti dagli atti, siano eseguite - come anche l'art. 168 consente - ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna della copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio eletto. La notifica in tal modo effettuata deve infatti considerarsi valida a raggiungere l'imputato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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