Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1970
Corte cost., sent. 23 febbraio 1970, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1970
- Data di deposito
- 23 febbraio 1970
- Data di decisione
- 12 febbraio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 168, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4871
In termini di ragionevolezza e di giustizia la stridente contraddizione fra la condizione di irreperibilita' e lo stato di detenzione, vieta di ammettere che alle notificazioni all'imputato, detenuto per un processo diverso da quello per cui le notificazioni debbono essere eseguite, si proceda, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., col rito previsto per gli irreperibili. Pertanto l'art. 168, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui, subordinando l'obbligo - previsto come regola per le notifiche all'imputato detenuto - della notificazione in mani proprie, alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente, nella suddetta ipotesi (secondo un indirizzo della giurisprudenza) tale possibilita', va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost.. Il contrasto con il precetto costituzionale non puo' invece ritenersi sussistente allorche' le notifiche all'imputato' detenuto, se la detenzione non risulti dagli atti, siano eseguite - come anche l'art. 168 consente - ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., mediante consegna della copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio eletto. La notifica in tal modo effettuata deve infatti considerarsi valida a raggiungere l'imputato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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